Abstract.
Il libro - edito nella Collana di Studi di Diritto del lavoro diretta da Luisa Galantino e Salvatore Hernandez - si propone di analizzare la disciplina delle invenzioni industriali, dei disegni e modelli e delle opere dell'ingegno realizzate nell'ambito di un rapporto di lavoro.
Dopo una premessa volta a delimitare l’ambito dell’indagine e a puntualizzare la scelta terminologica effettuata in favore della locuzione "opere dell’ingegno", in luogo dell’alternativa "beni immateriali", la trattazione si apre con l’analisi del quadro normativo in tema di invenzioni del dipendente (artt. 23 e ss. r.d. n. 1127/1939) e con l’analisi della ratio che ha ispirato il legislatore.
Quest’ultima, in particolare, viene individuata tanto nell’esigenza, di ordine economico, di remunerare gli investimenti delle imprese nella ricerca, quanto – almeno per quanto concerne l’art. 23 legge inv. - nel principio lavoristico dell’immediata alienità del risultato dell’attività lavorativa del dipendente.
L’indagine si sposta quindi all’individuazione dei presupposti comuni alle diverse fattispecie regolate dagli artt. 23 ss. del r.d. n. 1127 del 1939.
Il primo di tali presupposti è individuato nella brevettabilità del trovato, e l’Autore affronta la questione del trattamento delle creazioni prive di tale requisito.
Segue, in particolare, un’analisi delle discipline speciali previste per alcune tipologie di creazioni, quali le topografie dei prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali, i disegni e i modelli. Si rinvia invece all’ultimo capitolo per quanto concerne il trattamento delle opere dell’ingegno in senso stretto e quindi anche del software e delle banche dati.
Per quanto concerne il secondo requisito - la connessione oggettiva-temporale fra invenzione e rapporto di lavoro - particolare attenzione è rivolta all’esame della presunzione di cui all’art. 26 l. inv.
Si giunge così al terzo presupposto, quello relativo al carattere subordinato della prestazione, negandosi l’applicabilità degli artt. 23 ss. l. inv. alle invenzioni realizzate nell’ambito di rapporti associativi di lavoro.
Ad una soluzione diversa e più articolata si perviene invece in relazione all’estensione della disciplina in questione ai datori di lavoro non imprenditori ed ai rapporti di lavoro atipici o speciali.
Nello stesso capitolo si procede quindi alla ricostruzione del trattamento delle creazioni realizzate dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e dai professori e ricercatori universitari.
Alla luce del mutato contesto produttivo, nel quale l’invenzione rappresenta sempre meno il frutto dell’iniziativa e dell’ingegno individuali, e sempre più l’esito di forti investimenti e di un’attività svolta da equipe di esperti e ricercatori, o comunque dell’interazione di più rapporti individuali, un distinto paragrafo è dedicato alla ricostruzione - resa complessa dalla mancanza di una regolamentazione ad hoc - del trattamento delle creazioni realizzate all’interno di un gruppo.
Il capitolo si chiude con l’esame delle commesse di ricerca e del trattamento delle invenzioni realizzate nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo. Gli esiti, a tal riguardo, possono essere riassunti nell’applicazione dei principi generali in tema di contratto d’opera e nella esclusione della possibilità di estendere in via analogica la disciplina speciale del decreto n. 1127 del 1939.
Nel capitolo II vengono riesaminate criticamente le posizioni di dottrina e giurisprudenza in ordine agli elementi costitutivi delle due fattispecie regolate dall’art. 23 e alla distinzione fra invenzioni di servizio e invenzioni d'azienda e viene proposta, in conclusione, una lettura ispirata a canoni ermeneutici di fedeltà al dettato normativo e alla ratio legis.
Il percorso argomentativo muove dalla considerazione critica degli esiti cui perviene l’orientamento tradizionale il quale, accordando esclusivo rilievo all’oggetto del contratto e riconoscendo alla previsione di un apposito corrispettivo rilevanza tutt’al più in sede interpretativa - ed esclusivamente nelle situazioni dubbie - finisce in concreto per confinare ad ipotesi residuali e quindi ad un ruolo poco più che marginale la disciplina delle invenzioni d’azienda, e dunque ad escludere, nella generalità dei casi, il diritto del dipendente all’equo premio previsto dal comma 2.
La ricostruzione teorica si snoda poi attraverso una rilettura del primo presupposto richiesto dal legislatore per l’applicazione dell’art. 23, comma 1, ossia la previsione dell’invenzione quale oggetto del contratto o del rapporto. Siffatta rilettura conduce alla identificazione del requisito in esame nella considerazione dell’invenzione quale esito programmato dell’attività dovuta.
Muovendo, ancora una volta, dalla inidoneità dell’interpretazione tradizionale a risolvere in modo soddisfacente il bilanciamento fra i contrapposti interessi del datore di lavoro e del dipendente inventore, inidoneità resa più evidente dal mutato contesto tecnologico ed organizzativo, l’Autore – attraverso una valorizzazione della ratio nonchè del dato testuale dell’art. 23 nonché mediante una lettura combinata dei due commi che compongono la norma – perviene alla conclusione secondo cui il comma 1 trova applicazione solo qualora l’attività inventiva connoti la prestazione dovuta e risulti previsto un apposito corrispettivo a favore dell’inventore. Al lavoratore, pertanto, spetterà l’equo premio previsto dal comma 2 sia quando l’attività dovuta non consista in un risultato inventivo - nel senso che il datore di lavoro non può indirizzare l’attività del lavoratore al perseguimento del risultato inventivo, il corretto operare del debitore non riceve una valutazione in funzione di tale risultato e l’invenzione non costituisce lo sbocco prefigurato dell’obbligazione lavorativa – sia quando, ricorrendo quest'ultimo presupposto, il giudice accerti che non è prevista e stabilita una specifica retribuzione.
Nel capito III si analizzano le posizioni giuridiche soggettive del datore di lavoro e del dipendente-inventore relativamente ai trovati realizzati nel corso del rapporto di lavoro. Oltre all'attribuzione dei diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione, particolare attenzione è riservata ai presupposti, alla natura giuridica e alla quantificazione dell'equo premio previsto dall'art. 23, 2° comma legge inv.
Per quanto concerne i presupposti, un ruolo cruciale è rappresentato dalla necessità o meno, ai fini della corresponsione del premio, della effettiva brevettazione del trovato. Correlate a questo aspetto sono la questione della possibilità, per il datore di lavoro, di richiedere l’accertamento della nullità del brevetto da lui stesso conseguito, e quella relativa agli effetti di una eventuale pronuncia di accogliemento.
Distinta considerazione riceve poi il trattamento delle invenzioni non brevettabili realizzate dal lavoratore, dal momento che tutta la disciplina speciale del decreto n. 1127 del 1939 sembra richiedere, quale presupposto per la sua applicazione, quantomeno la presenza di brevettabilità.
Il capitolo si conclude con l'esame del regime giuridico delle innovazioni e delle invenzioni realizzate dai quadri (art. 4 l. n. 190/1985).
Il capitolo IV è dedicato alla disciplina delle invenzioni cosiddette libere od occasionali. Dopo aver analizzato i presupposti per l'applicazione dell'art. 24 r.d. n. 1127/1939 e verificato i rapporti fra la norma in questione e il dovere di fedeltà di cui all’art. 2105 cod. civ., l'Autore si sofferma sugli obblighi del dipendente nella fase anteriore alla brevettazione e sui diritti del datore di lavoro, con specifico riguardo alla natura e alle caratteristiche del diritto di prelazione a quest'ultimo accordato dalla legge.
Nel capitolo V vengono esaminate le interrelazioni fra attività inventiva, inquadramento, mansioni e jus variandi, sotto diversi profili: rapporti fra mansioni inventive ed inquadramento del lavoratore; effetti della realizzazione di invenzioni sull’inquadramento; limiti alla possibilità di spostare a mansioni diverse un lavoratore addetto a compiti di natura creativa; conseguenze di un’eventuale sottrazione di mansioni inventive.
Nel capitolo VI l'Autore analizza le principali questioni relative alle controversie in tema di invenzioni del dipendente. Ribadito l’assoggettamento al rito del lavoro delle controversie in tema di invenzioni del dipendente, l’indagine si sposta alla richiesta di accertamento in via incidentale o riconvenzionale della nullità del brevetto da parte del datore di lavoro.
Particolare attenzione è infine dedicata all'arbitrato previsto dall'art. 25 del r.d. n. 1127 del 1939 e ai problemi di coordinamento fra quest'ultimo e la disciplina dell'arbitrato in materia di lavoro.
La trattazione si chiude con un Capitolo (Cap. VII) dedicato al trattamento delle opere dell'ingegno create nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o su commissione. Oltre alla ricostruzione della disciplina di carattere generale, l'autore si sofferma sulle più importanti fattispecie tipiche regolate dal legislatore, fra cui si segnala la tutela giuridica del programmi per elaboratore e delle banche dati, delle opere collettive e cinematografiche, delle fotografie e delle opere fotografiche.